Associazione Culturale Fotografica Arcobaleno

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Statuto

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1.
E' costituita l'ASSOCIAZIONE CULTURALE FOTOGRAFICA ARCOBALENO, una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma dei Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti del codice civile, della L.383/2000, nonché del presente Statuto.

Art. 2.
L'Associazione persegue i seguenti scopi:   
· Aggregare soggetti interessati alla fotografia favorendone gli scambi culturali;
· Diffondere e sviluppare la fotografia e l'immagine, fermata e in movimento, in tutte le sue forme espressive, comprese quelle multimediali;
· Promuovere la cultura, l'arte e la tecnica del linguaggio fotografico, tradizionale e digitale, come storia, documentazione e cultura;

Art. 3.
L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
· Incontri tematici, mostre, convegni e proiezioni per diffondere la conoscenza e la storia della fotografia in tutte le sue forme espressive, su carta, su diapositiva, su pellicola e su supporto elettronico (comprendendo anche quelle in movimento) tradizionali e digitali e, comunque, multimediali.
· Incontri con altre associazioni che perseguono le medesime finalità.
· Conferenze, corsi, laboratori, seminari, inerenti vari aspetti artistici, culturali e tecnici della fotografia e dell'immagine.
· Ogni tipo di attività connessa alle finalità istituzionali dell'Associazione.
· Vendita di pubblicazioni presso la propria sede.
· Pubblicazione di un bollettino periodico, pubblicazione di atti di incontri tematici, nonché di eventuali studi o approfondimenti realizzati dall'Associazione stessa.
L'Associazione, infine, potrà svolgere tutte le attività di carattere commerciale e non, connesse al raggiungimento dei propri fini istituzionali, nei limiti e nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.  

Art. 4.
L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.         
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
1. soci fondatori: persone o enti, che con la loro attività e la loro iniziativa, hanno determinato la nascita dell'Associazione. La qualifica di socio fondatore non determina privilegi di alcun tipo, soprattutto sul piano della democrazia interna, e della disciplina statutaria, rispetto al socio ordinario.
2. soci ordinari: persone o enti che si impegnano a perseguire gli obiettivi istituzionali e statutari dell'associazione nonché a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; una quota comunque da far ratificare dall'assemblea alla prima riunione utile, affinché il suo ammontare minimo sia compatibile con i diritti democratici di ciascun socio.
3. soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Ai soci onorari, in quanto tali, è attribuita soltanto la facoltà di voto consultivo.
Possono essere soci dell'associazione soltanto enti ed istituzioni non in contrasto con la L.383/2000.
Non sono ammessi soci temporanei.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 5.
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata su domanda scritta presentata al Consiglio direttivo dal richiedente controfirmata da almeno un socio.         
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri se esistente. In sua mancanza, all'assemblea.          

Art. 6.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.         
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri. In sua mancanza, all'assemblea.                

Art. 7.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 8.
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
· beni, immobili e mobili;
· contributi;
· donazioni e lasciti;
· rimborsi;
· attività marginali di carattere commerciale o produttivo;
· ogni altro tipo di entrate previste dalla L.383/2000
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.       
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.        

Art. 9.
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta dell'assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta dell'assemblea.        

Art. 10.
Gli organi dell'Associazione sono:
· l'assemblea dei soci;
· il Consiglio direttivo;
· il Presidente e Vicepresidente;
· il Collegio dei probiviri, se nominato.        

Art. 11.
L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto,  qualunque sia il valore della quota.
Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo la prima,  la validità prescinde dal   numero dei presenti.       
L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti.        
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso presso la sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.        

Art. 12.
L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
· elegge il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Collegio dei probiviri;
· approva il bilancio preventivo e consuntivo;
· approva l'eventuale regolamento interno.        
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.        
All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.        

Art. 13.
Il Consiglio direttivo è composto da cinque a sette membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.
Per essere eletti membri del Consiglio direttivo occorre che i candidati siano soci da almeno un anno.        
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei membri.
Il Consiglio direttivo delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
l membri dei Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.        

Art. 14.
Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
Si riunisce almeno 4 volte all'anno ed è convocato da:
· il presidente e in sua vece dal Vicepresidente;
· almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
· richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.        
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
· predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
· formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
· elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
· elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddiviso in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
· stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere presso la sede dell'associazione.      

Art. 15.
Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.     
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione e ha i più ampi poteri relativi all'ordinaria amministrazione. In particolare, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione dei Consiglio direttivo.
Le funzioni del Presidente, qualora assente, possono essere svolte dal Vicepresidente, il quale, salvo esplicita delega, non ha poteri di rappresentanza e di firma spettanti al presidente.     

Art. 16.
Il Collegio dei probiviri, se nominato, è composto da tre soci eletti in assemblea e dura in carica tre anni.      
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.      

Art. 17.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.      

Art. 18.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete l'eventuale rimborso delle spese varie regolarmente documentate sostenute per conto dell'associazione.      

Art. 19.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

 
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